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1° ottobre 2024: Cosa prevede il Decreto PNRR
(DL n.19/24) per le imprese con patente a crediti?

Il Decreto PNRR 2024, n. 19 “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)“, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 2 marzo 2024, anticipato dal Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 2024, introduce un nuovo sistema di qualificazione per imprese e lavoratori autonomi nell’ambito dei cantieri edili, noto come “Patente a crediti“. Questa modifica del Testo Unico di Sicurezza include anche altre misure per affrontare gli infortuni sul lavoro. Esamineremo le principali modifiche e forniremo i testi di legge aggiornati.

Decreto Legge PNRR – DL 19/2024 – Modifiche al Testo Unico di Sicurezza
Il DECRETO-LEGGE 2 marzo 2024, n. 19 ha introdotto significative modifiche al Testo unico di Sicurezza sul lavoro (D.lgs. n.81/2008) in diversi punti.

Modifiche all’Articolo 27 TUS: Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi: Il decreto ha completamente riscritto l’Articolo 27 del TUS, introducendo la “Patente a crediti” come sistema di qualificazione obbligatorio per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri edili a partire dal 1° Ottobre 2024.


Requisiti e procedura per il rilascio della Patente:
Il provvedimento richiede il possesso di vari requisiti da parte del richiedente, i dettagli della procedura sono stati presentati nel Ministero del Lavoro con le sigle sindacali.


Meccanismo dei crediti della Patente:
La Patente inizia con trenta crediti e consente di operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione di almeno 15 crediti. I crediti possono essere decurtati in base alle violazioni riscontrate.


Motivi per la decurtazione dei crediti:
Diverse violazioni possono portare alla perdita di crediti, con punteggi variabili in base alla gravità delle violazioni.


Sospensione dell’attività in caso di infortuni gravi:
In caso di infortuni gravi che portino alla morte o a un’incapacità lavorativa permanente, la Patente può essere sospesa temporaneamente.


Definizione del nuovo Articolo 27 del TUS:
Il testo completo del nuovo Articolo 27 del Testo unico di Sicurezza sul lavoro è riportato di seguito per un chiarimento completo delle nuove disposizioni.

Testo unico di Sicurezza – D.Lgs. n.8172008

Testo del nuovo
«Art. 27 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti). –

1. A far data dal 1° ottobre 2024 e all’esito della integrazione del portale di cui al comma 9, sono tenuti al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a).

La patente è rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente:

  •  a) iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;
  •  b) adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi di cui all’articolo 37;
  •  c) adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
  •  d) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);
  •  e) possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
  •  f) possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).

 2. Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività di cui al Titolo IV, salva diversa comunicazione notificata dalla competente sede dell’Ispettorato del lavoro.

 3. La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente ai soggetti di cui al comma 1 di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), con una dotazione pari o superiore a quindici crediti.

 4. La patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell’impresa o del lavoratore autonomo:

  •  a) accertamento delle violazioni di cui all’Allegato I: dieci crediti;
  •  b) accertamento delle violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell’Allegato XI: sette crediti;
  • c) provvedimenti sanzionatori di cui all’articolo 3, commi 3 e seguenti, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: cinque crediti;
  •  d) riconoscimento della responsabilità datoriale di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata:
    •  1) la morte: venti crediti;
    •  2) un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale: quindici crediti;
    •  3) un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per piu’ di quaranta giorni: dieci crediti.

 5. Nei casi di infortuni da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, la competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di dodici mesi. L’ispettorato nazionale del lavoro definisce i criteri, le procedure e i termini del provvedimento di sospensione. Ciascun provvedimento di cui al comma 4 e al presente comma riporta i crediti decurtati. Gli atti ed i provvedimenti emanati in relazione al medesimo accertamento ispettivo non possono nel complesso comportare una decurtazione superiore a venti crediti.

 6. L’amministrazione che ha formato gli atti e i provvedimenti definitivi di cui ai commi 4 e 5 ne dà notizia, entro trenta giorni dalla notifica ai destinatari, anche alla competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, la quale procede entro trenta giorni dalla comunicazione alla decurtazione dei crediti.

 7. I crediti decurtati possono essere reintegrati a seguito della frequenza, da parte del soggetto nei confronti del quale è stato emanato uno dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, dei corsi di cui all’articolo 37, comma 7. Ciascun corso consente di riacquistare cinque crediti, a condizione della trasmissione di copia del relativo attestato di frequenza alla competente sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro. I crediti riacquistati ai sensi del presente comma non possono superare complessivamente il numero di quindici. Trascorsi due anni dalla notifica degli atti e dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, previa trasmissione alla competente sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro di copia dell’attestato di frequenza di uno dei corsi di cui al presente comma, la patente è incrementata di un credito per ciascun anno successivo al secondo, sino ad un massimo di dieci crediti, qualora l’impresa o il lavoratore autonomo non siano stati destinatari di ulteriori atti o provvedimenti di cui ai commi 4 e 5. Il punteggio è inoltre incrementato di cinque crediti in relazione alle imprese che adottano i modelli di organizzazione e di gestione di cui all’articolo 30.

 8. Una dotazione inferiore a quindici crediti della patente non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), fatto salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell’ultima decurtazione dei crediti nonché gli effetti dei provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 14. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 e con riferimento al completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell’ultima decurtazione dei crediti, l’attività in cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), da parte di una impresa o un lavoratore autonomo privi della patente o in possesso di una patente recante un punteggio inferiore a quindici crediti comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da euro 6.000 ad euro 12.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all’articolo 301-bis e l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per un periodo di sei mesi.

 9. Le informazioni relative alla patente confluiscono in un’apposita sezione del portale nazionale del sommerso di cui all’articolo 19 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono individuate le modalità di presentazione della richiesta di rilascio ed i contenuti informativi della patente di cui al presente articolo.

 10. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 possono essere estese ad altri ambiti di attività individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base di quanto previsto da uno o più accordi stipulati a livello nazionale dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative.

 11. Non sono tenute al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA di cui all’articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.».

Patente a crediti: modifiche all’Articolo 90 del Testo Unico di Sicurezza
Il Decreto PNRR 2024 ha modificato l’Articolo 90 del Testo Unico di Sicurezza (TUS) riguardante gli obblighi del committente o del responsabile dei lavori.

Modifiche all’Articolo 90 del TUS: Il comma 9 dell’Articolo 90 ora richiede al committente o al responsabile dei lavori di verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi, oltre a chiedere varie dichiarazioni e trasmettere documentazione specifica.

Nuovi requisiti aggiunti: In aggiunta alle precedenti disposizioni, ora viene richiesto al committente o al responsabile dei lavori di verificare il possesso della Patente a crediti, come definito nell’Articolo 27, e di trasmettere le relative dichiarazioni di conformità.

Il testo dell’art.90 comma 9 del TUS, aggiornato

Articolo 90 – Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

9 – Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un

a) verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’ALLEGATO VII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva138, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’ALLEGATO XVII;

b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’ALLEGATO XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;

 «b-bis) verifica il possesso della patente di cui all’articolo 27 nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 27, ;»;

c) trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b) e b-bis).

Patente a crediti: nuove sanzioni per committenti e responsabili dei lavori
Il Decreto PNRR 2024 ha introdotto modifiche all’articolo 157 del Testo Unico di Sicurezza (TUS) riguardanti le sanzioni per i committenti e i responsabili dei lavori.

Modifiche all’Articolo 157 del TUS: L’articolo 157 è stato modificato per includere nuove disposizioni sanzionatorie relative alla violazione delle nuove lettere b-bis e c dell’articolo 90, comma 9, del TUS.

Nuove Sanzioni: Chi viola le disposizioni riguardanti la verifica del possesso della Patente a crediti o la mancata trasmissione della documentazione relativa rischia sanzioni amministrative pecuniarie da 711,92 a 2.562,91 euro.

Il testo dell’art.157 del TUS, aggiornato

Articolo 157 – Sanzioni per i committenti e i responsabili dei lavori

Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti:
a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro per la violazione dell’articolo 90, commi 3, 4 e 5;
b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.423,83 a 6.834,44 euro per la violazione dell’articolo 90, comma 9, lettera a), 93, comma 2, e 100, comma 6-bis;
c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro per la violazione degli articoli 90, commi 7, 9, lettere b-bis) e c), e 101, comma 1, primo periodo.».

Decreto PNRR: altre misure per la sicurezza sul lavoro
Oltre alla qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, il Decreto PNRR introduce altre novità per contrastare gli infortuni sul lavoro.


Contrasto al lavoro irregolare

Il Governo annuncia disposizioni preventive e repressive per contrastare il lavoro irregolare, inclusa la premialità per i datori di lavoro che gestiscono i rapporti di lavoro in modo corretto e sanzioni più severe per le violazioni.


Appalti e investimenti infrastrutturali
Si prevede l’adozione di misure per garantire la corretta retribuzione e contribuzione nei contratti d’appalto, investimenti in infrastrutture e piani urbani, e agevolazioni fiscali per le imprese che investono in tecnologie innovative.


Attività ispettiva
Il Ministro Calderone annuncia un aumento del 40% nell’attività investigativa rispetto all’anno precedente, con sblocco delle assunzioni e apertura di nuovi concorsi per incrementare il personale ispettivo e potenziare il sistema sanzionatorio.

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