Revisione Direttiva Cancerogeni (Dir. 2022/431): l’Italia approva il decreto di recepimento
Il Governo ha finalmente dato il via libera preliminare all’atteso decreto legislativo che recepisce la direttiva (UE) 2022/431. Questa direttiva aggiorna la precedente Direttiva Cancerogeni (Dir. 2004/37/CE) per migliorare la protezione dei lavoratori dai rischi legati all’esposizione a agenti cancerogeni o mutageni sul luogo di lavoro. Le nuove disposizioni includono ora anche le sostanze tossiche per la riproduzione tra quelle pericolose per la salute dei lavoratori.
Il via libera è arrivato dopo un richiamo da parte dell’UE, poiché l’Italia, insieme a 11 altri Stati membri (Cechia, Danimarca, Germania, Grecia, Spagna, Lussemburgo, Polonia, Portogallo, Austria e Slovacchia), non aveva ancora adeguato la propria legislazione nazionale entro la scadenza del 5 aprile 2024.
Quali sono i criteri per l’applicazione della Direttiva Cancerogeni aggiornata e che ruolo gioca il Piano europeo contro il Cancro? L’adeguamento alla Direttiva (UE) 2022/431 è previsto dalla Legge di Delegazione Europea 2023, LEGGE 21 febbraio 2024, n. 15, all’articolo 8, che specifica i criteri che il Governo deve seguire.
La Direttiva del 2022 rappresenta un’importante revisione della Direttiva Cancerogeni (Dir. 2004/37/CE), anche alla luce dell’approvazione del Piano europeo contro il Cancro nel 2011, poiché include le sostanze tossiche per la riproduzione tra quelle pericolose per la salute dei lavoratori.
Per attuare la nuova Direttiva 2004/37/CE, modificata dalla direttiva (UE) 2022/431, il Governo dovrà seguire i criteri indicati dalla direttiva stessa nel prossimo Decreto. Sarà necessario modificare la legislazione vigente che ha recepito la direttiva 2004/37/CE.
L’atto di recepimento, che sarà un Decreto legislativo, dovrà: coordinare la normativa nazionale con il Piano europeo di lotta contro il cancro (vedi la comunicazione della Commissione europea COM(2021) 44 del 3 febbraio 2021); aggiornare il sistema di sorveglianza sanitaria per garantire la corretta applicazione della direttiva (UE) 2022/431; includere obblighi specifici per i datori di lavoro in materia di formazione e informazione sui rischi specifici, ampliando il campo di applicazione rispetto alla direttiva 2004/37/CE e richiedendo il coinvolgimento della comunità scientifica.
Durante il Consiglio dei Ministri del 4 giugno 2024, è stato chiarito che il decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2022/431 si concentrerà su: identificazione e valutazione dei rischi; riduzione o eliminazione dell’esposizione (con valori limite specifici); informazioni da fornire alle autorità competenti; misure per gestire eventuali aumenti dell’esposizione; accesso alle aree a rischio; misure igieniche e di protezione individuale; informazione e formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, con relativa consultazione e partecipazione; sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti; conservazione della documentazione. Il provvedimento assicurerà inoltre la conformità al Piano europeo di lotta contro il cancro del 3 febbraio 2021, prevedendo obblighi specifici per i datori di lavoro in materia di formazione e informazione e aggiornando il sistema di sorveglianza sanitaria.
La Direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2022 modifica la Direttiva Cancerogeni (Dir. 2004/37/CE) sulla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti da esposizione a agenti cancerogeni o mutageni sul lavoro. Tra le novità: introduzione delle sostanze tossiche per la riproduzione tra quelle coperte dalla Direttiva Cancerogeni; modifica dei valori limite per alcune sostanze pericolose (piombo, nichel) e introduzione del valore limite biologico del piombo; qualificazione dei farmaci contenenti sostanze pericolose come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione.
L’articolo 14 della direttiva 2004/37/CE e l’allegato II vengono aggiornati dalla direttiva (UE) 2022/431 per includere le sostanze tossiche per la riproduzione. Le modifiche prevedono che: il medico o l’autorità responsabile della sorveglianza sanitaria possa richiedere la sorveglianza anche per altri lavoratori esposti similmente in caso di superamento di un valore limite biologico; la sorveglianza sanitaria includa il monitoraggio biologico e i relativi requisiti; tutti i casi di cancro e di effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità causati dall’esposizione a agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione siano notificati all’autorità competente.
L’articolo 15 della direttiva 2004/37/CE aggiunge che la documentazione relativa ai lavoratori esposti a sostanze tossiche per la riproduzione sia conservata per almeno cinque anni dalla fine dell’esposizione.