D.Lgs. 103/2024: come cambiano i controlli sulle imprese e le violazioni di sicurezza sul lavoro
Il nostro Paese si è finalmente dotato di un nuovo sistema di controlli per le attività economiche, progettato per essere più razionale ed efficace, promuovendo una nuova modalità di collaborazione tra la pubblica amministrazione e il settore produttivo. Il Ministro della Pubblica amministrazione, Urso, ha sottolineato che questo provvedimento mira a spostare l’approccio dalle sanzioni alla prevenzione delle irregolarità, basandosi su un rapporto di fiducia reciproca che incentiva comportamenti virtuosi attraverso un sistema di ricompense.
Tra le principali innovazioni del Decreto, spiccano:
- L’introduzione del “controllo collaborativo”, che ha lo scopo di guidare le imprese nel rispetto delle norme più che punirle.
- La limitazione delle ispezioni multiple simultanee sullo stesso operatore, la riduzione degli accessi a sorpresa e l’importanza del contraddittorio anche nella fase di eventuali sanzioni.
- Un sistema volontario di identificazione del rischio, che consente alle imprese di ottenere un bollino di “basso rischio”, garantendo loro controlli a cadenza annuale. Questo sistema darà priorità ai settori considerati a più alto rischio.
- Il censimento di tutti i controlli esistenti da parte del Dipartimento della Funzione pubblica, con l’obiettivo di eliminare duplicazioni e sovrapposizioni, nonché di stabilire controlli periodici o di sospenderli temporaneamente se non necessari.
- Un periodo di “franchigia” per le imprese che hanno superato positivamente un controllo, rafforzando la fiducia reciproca tra le istituzioni e le attività economiche rispettose delle normative, con l’eccezione dei controlli derivanti da indagini giudiziarie o segnalazioni qualificate, e per quelli riguardanti la sicurezza sul lavoro.
- L’introduzione del “diritto all’errore scusabile” per alcune violazioni meno gravi e di natura formale, permettendo agli imprenditori in buona fede di correggere le proprie posizioni senza incorrere in sanzioni, che saranno invece aggravate se la diffida non verrà rispettata.
- Meccanismi di dialogo e collaborazione per affrontare incertezze interpretative riguardo alle normative di carattere generale o di particolare importanza, o in presenza di gravi e ripetute difformità applicative sul territorio nazionale.
La sicurezza sui luoghi di lavoro è un tema centrale nel Decreto. L’articolo 3 la include tra gli ambiti a cui si applica il nuovo Sistema di identificazione e valutazione del rischio “basso”, e prevede che per ciascun ambito, comprese la sicurezza sul lavoro, la protezione ambientale e l’igiene pubblica, vengano elaborate norme tecniche o prassi di riferimento che definiscano un livello di rischio basso, associabile al Report certificativo.
Il Report di “basso rischio” può essere ottenuto dalle imprese che possiedono specifiche certificazioni o che hanno superato controlli positivi nei precedenti tre anni. Questo documento, rilasciato da organismi di certificazione accreditati, sarà inserito nel fascicolo informatico dell’impresa e sarà soggetto a verifiche periodiche per confermare il mantenimento della conformità. In caso di non conformità, il Report verrà immediatamente revocato.
In tema di controlli sulle attività economiche, l’articolo 5 del Decreto stabilisce che la sicurezza sul lavoro rimane un’area in cui i controlli possono essere effettuati immediatamente, senza la necessità di programmazione, in caso di richieste dall’autorità giudiziaria, segnalazioni, normative europee, o per la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro.
Infine, il “diritto all’errore scusabile” non si applica alle violazioni che riguardano la sicurezza sul lavoro, la salute, la sicurezza pubblica e l’incolumità delle persone. In caso di mancato adempimento delle prescrizioni contenute nella diffida, o di violazioni in questi ambiti, il Report certificativo può essere revocato.