DPR 177/2011: Norme, Procedure e Requisiti per Operare in Ambienti Confinati e Sospetti di Inquinamento
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Cosa disciplina il DPR 177/2011 e dove trova applicazione?
Il DPR 177/2011 introduce una serie di disposizioni volte a qualificare le aziende e i lavoratori autonomi impegnati in ambienti confinati o sospetti di inquinamento. Il suo obiettivo principale è stabilire requisiti specifici e standardizzare procedure operative, garantendo così la competenza necessaria per affrontare le peculiarità di tali contesti lavorativi.
Applicazione del DPR 177/2011
Il Decreto si applica alle attività descritte negli articoli 66 e 121 del D.Lgs. 81/08 e negli ambienti identificati nell’Allegato IV, punto 3, dello stesso decreto.
Procedure per l’accesso ad ambienti confinati o sospetti di inquinamento
Il DPR 177/2011 prescrive misure di sicurezza che devono essere adottate prima di accedere agli spazi di lavoro, indicando con precisione le modalità di preparazione e verifica necessarie per garantire l’incolumità dei lavoratori.
Normativa di riferimento per gli ambienti confinati
Le attività in ambienti confinati sono regolamentate dal D.Lgs. 81/08, in particolare dagli articoli 66 e 121, e dall’Allegato IV, punto 3. Il DPR 177/2011 integra e rafforza queste disposizioni, ponendo l’accento sulla necessità di una professionalità specifica per operare in tali contesti.
Articolo 66 del D.Lgs. 81/08
L’articolo stabilisce che è vietato l’accesso dei lavoratori a luoghi come pozzi, fogne o recipienti in cui possano essere presenti gas nocivi, senza aver prima verificato la sicurezza dell’ambiente. Le condizioni di accesso prevedono:
- Risanamento dell’atmosfera attraverso ventilazione o metodi adeguati.
- Uso di dispositivi di protezione individuale e presenza di personale di sorveglianza.
Le aperture devono inoltre permettere il recupero agevole di lavoratori privi di sensi.
Articolo 121 del D.Lgs. 81/08
Questo articolo disciplina le attività in ambienti come pozzi e cunicoli, con specifico riferimento alla presenza di gas tossici, infiammabili o asfissianti.
Il DPR 177/2011: principi fondamentali
Il regolamento stabilisce che le attività in ambienti confinati o sospetti di inquinamento devono essere svolte solo da imprese e lavoratori autonomi qualificati, che soddisfino i requisiti seguenti:
- Competenza professionale: almeno il 30% del personale deve avere esperienza triennale.
- Formazione e informazione: tutti i lavoratori devono essere adeguatamente formati sui rischi specifici.
- Procedure operative: devono essere predisposte procedure mirate a minimizzare i rischi, inclusi piani di emergenza.
- Divieto di subappalto non autorizzato: ogni subappalto deve essere preventivamente approvato e certificato.
Procedure di sicurezza e formazione
L’articolo 3 del DPR 177/2011 richiede che i lavoratori siano informati sulle caratteristiche dei luoghi e sui rischi prima di accedere agli ambienti confinati. Inoltre, deve essere attuata una procedura di lavoro che garantisca la massima sicurezza durante ogni fase operativa.
Nuove indicazioni tecniche: UNI 11958:2024
La norma tecnica UNI 11958:2024, pubblicata nel novembre 2024, fornisce criteri per la classificazione degli ambienti confinati, l’individuazione dei pericoli e la valutazione dei rischi. Essa è destinata sia ai datori di lavoro sia ai committenti, ponendo particolare attenzione alle procedure operative, alle attrezzature di lavoro e ai dispositivi di protezione collettiva e individuale.