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Aggiornamenti nella formazione RSPP: Le novità per i datori di lavoro nel 2024

Il datore di lavoro che desidera assumere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione (noto anche come DL SPP o Datore di Lavoro RSPP), ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 81/08, deve prima completare un percorso formativo specifico. Questo percorso ha lo scopo di fornire al datore di lavoro le competenze tecniche, organizzative e procedurali necessarie per ricoprire il ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Attualmente, tale percorso è regolato dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, che sarà sostituito dal nuovo Accordo sulla formazione sulla sicurezza, ora in fase finale di approvazione.

Come già segnalato in precedenti comunicazioni, è disponibile una “bozza definitiva” del nuovo Accordo che introduce cambiamenti sostanziali nel percorso formativo del DL SPP. Di seguito, ne vediamo i dettagli. Il nuovo Accordo prevede che il corso di formazione per il DL SPP sia strutturato come segue: un modulo comune di 8 ore e ulteriori moduli tecnici-integrativi, della durata variabile da 12 a 16 ore a seconda del settore di riferimento. Il modulo comune da 8 ore include un’esercitazione pratica che prevede la redazione di un documento di valutazione dei rischi specifico per il settore ATECO di riferimento.

Inoltre, il corso di formazione per datori di lavoro della durata di 16 ore (previsto dalla Legge 215/21 e regolato dal nuovo Accordo) è propedeutico per l’accesso al corso per DL SPP. Il modulo comune di 8 ore comprende il processo di valutazione: criteri e metodologie, i fattori di rischio e le misure di prevenzione e protezione, un’esercitazione con la redazione di un documento di valutazione dei rischi (DVR) per un caso concreto nel settore ATECO di riferimento.

I 4 moduli tecnici-integrativi coprono i seguenti settori: agricoltura, silvicoltura, zootecnia (16 ore); pesca (12 ore); costruzioni (16 ore); chimico, petrolchimico (16 ore).

L’aggiornamento è richiesto ogni cinque anni, con una durata minima di 8 ore. Se il datore di lavoro ha frequentato i moduli specialistici e le condizioni sono rimaste invariate, l’aggiornamento deve includere anche le tematiche specifiche di tali moduli.

La formazione di base per i datori di lavoro che svolgono anche le funzioni del servizio di prevenzione e protezione può essere svolta in aula o tramite videoconferenza sincrona, escludendo la modalità e-learning. L’aggiornamento della formazione può avvenire in aula, in videoconferenza sincrona o in modalità e-learning.

La verifica finale di apprendimento per i datori di lavoro deve avvenire attraverso un colloquio o un test con 30 domande. Ogni domanda deve avere almeno tre risposte alternative e il test è superato rispondendo correttamente ad almeno il 70% delle domande.

I percorsi formativi completati secondo l’Accordo Stato-Regioni n. 223 del 21 dicembre 2011 riconoscono crediti formativi totali per il nuovo modulo comune. La formazione precedente per rischio medio e alto concede crediti formativi parziali per i moduli integrativi, come specificato nella nuova tabella del nuovo Accordo.

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